Amministrazione Trasparente

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Comune di Martone (RC)

 

 

 

                    

 

 

                  

 

 

Amministrazione Trasparente » Altri Contenuti

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Sezione dove sono collocati altri contenuti pubblicati a fini di trasparenza e non riconducibili a nessuna delle sotto-sezioni indicate nell'Allegato al d.lgs. 33/2013

ATTI SCADUTI
Data di pubblicazione Data di aggiornamento Descrizione Obbligo Oggetto Note

31/01/2023

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Altri Contenuti

 Modello dichiarazione incompatibilità


Modello dichiarazione incompatibilità


28/02/2018

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 Deliberazione GC 8 2018 approvazione PTPCT

PTPCT 2018 2020 Martone

All 1 Mappa processi

All 2 scheda tipo

All 3 matrice del rischio

All 4 Piano formazione del personale 2018

All 5 Whistleblowing

All 6 Accesso civico

All 7 obblighi trasparenza


Piano per prevenzione corruzione e per trasparenza 2018 2020










23/01/2018

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Altri Contenuti

 Relazione Responsabile RPCT relativa all'anno 2017


Relazione Responsabile RPCT relativa all'anno 2017


23/01/2018

23/01/2018

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Decreto nomina RPCT Francesco Spanò - Decreto Sindaco 7 2017 


Decreto nomina RPCT Francesco Spanò


per pagina

Anticorruzione

ATTI SCADUTI
Data di pubblicazione Data di aggiornamento Descrizione Obbligo Oggetto Note

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ACCESSO CIVICO

ATTI SCADUTI
Data di pubblicazione Data di aggiornamento Descrizione Obbligo Oggetto Note

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Titolo

ACCESSO CIVICO

L’art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (“Decreto Trasparenza”), prevede:
1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia
 stata omessa la loro pubblicazione.
2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al  medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a  quanto  richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto.
6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.

Che cos’è l’accesso civico?

Il legislatore introduce la nozione di “accesso civico”, con la quale si definisce il diritto offerto a chiunque di chiedere ed ottenere le informazioni che dovrebbero essere pubblicate sul sito internet. Questa forma di tutela è assai rafforzata da parte del decreto: è gratuita, non è soggetta a limitazioni di tipo soggettivo, non deve essere motivata e va avanzata al responsabile della trasparenza. Essa deve essere soddisfatta entro 30 giorni, anche tramite la pubblicazione sul sito internet; in caso di mancata risposta positiva può essere attivato l’intervento sostitutivo ed occorre segnalare l’accaduto all’ufficio per i procedimenti disciplinari.

L’accesso civico si differenzia notevolmente dal diritto di accesso finora configurato dalla legge 241 del 1990. Se ne differenzia per l’oggetto: l’accesso civico si può esercitare solo nei confronti degli atti la cui pubblicazione sia obbligatoria: obbligatorietà che viene richiamata, per ampi settori, dallo stesso decreto n.33 nella seconda parte. Se ne differenzia per la modalità: mentre il diritto di accesso “ordinario” è sottoposto alla necessità di presentare una domanda motivata che si basi su un interesse qualificato, e al pagamento dei diritti di ricerca e riproduzione (eventuale), il diritto di accesso civico non è sottoposto a limitazione alcuna, ed è completamente gratuito.
L'Istanza di accesso civico va presentata al Responsabile della Trasparenza, individuato nel segretario comunale, dott.ssa Manuela Falduto
Come presentare l’istanza: utilizzare l’apposito modulo e inviarlo:

• in allegato, via mail, all’indirizzo ufficiosegreteria@comune.martone.rc.it indicando nell’oggetto: “Istanza di accesso civico”, allegando scansione di un documento d’identità valido;

• di persona, presentando all’Ufficio protocollo del Comune (Via Roma n. 1) il modello cartaceo, allegando fotocopia di un documento d’identità valido

 
Titolare del potere sostitutivo (di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241), attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta: Dott.ssa Manuela Falduto (Segretario comunale);
RECAPITI:

E-mail: ufficiosegreteria@comune.martone.rc.it;   PEC: ufficiosegreteria@asmepec.it
TEL: 0964 51356; FAX: 0964 419128

COMUNE DI Martone

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